STANPA
VII LEGISLATURA
PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE N. 1
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE d'iniziativa del Consigliere Galan in attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
STATUTO DELLA REGIONE DEL VENETO
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 ottobre 2000.
Trasmesso alla Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, a tutte le Commissioni consiliari e ai Consiglieri regionali il 3 novembre 2000.
STATUTO DELLA REGIONE DEL VENETO
R e l a z i o n e:
1. Benché la legge costituzionale n. 1/1999 non abbia posto alcun termine, è tuttavia tempo di promuovere il confronto sulla sua attuazione discutendo la proposta di un testo del nuovo Statuto regionale, nell’augurio che ne possa sortire la migliore versione possibile.
In tal modo, si intende offrire e provocare, al tempo stesso, un atteggiamento "di critica positiva, di critica costruttiva, di critica accompagnata sempre dalla proposta che tende a suggerire il meglio" (come ebbe così a precisare Piero Calamandrei, nel corso del dibattito generale sul progetto di Costituzione, in Assemblea Costituente, il 4 marzo 1947).
2. Le maggiori innovazioni introdotte dalla legge costituzionale n. 1/1999 riguardano la titolarità del potere regolamentare, il modo di eleggere il Presidente della Giunta regionale e di nominare i componenti della Giunta, i rapporti tra il Consiglio e l’esecutivo regionale, il carattere e l’ampiezza dell’autonomia statutaria e, infine, la potestà legislativa in materia di elezioni regionali.
In buona sostanza, i cambiamenti attengono alla forma di governo, vale a dire alla costituzione, al funzionamento e ai rapporti reciproci intercorrenti tra i supremi organi regionali: è stato naturale sviluppare un simile rinnovato quadro di riferimento puntualizzando in senso presidenziale il dettato statutario (articoli 17 e seguenti, in specie).
3. Sennonché, si è creduto opportuno – anzi necessario – considerare alcune questioni essenziali di viva attualità, finora sistematicamente eluse da chi ha ripetutamente promesso, e mancato, di attuare i principali propositi riformatori. E’ di tutta evidenza, infatti, che le maggiori aspettative della Regione – non solo della Regione Veneto – hanno ad oggetto le funzioni, attualmente definite dall’articolo 117 Cost., al cui superamento hanno mirato e mirano le iniziative regionali volte alla presentazione di un progetto di legge costituzionale, accompagnato da referendum consultivo. Un’attenzione non inferiore ha suscitato la fiscalità, non essendo attualmente consentito alla Regione di impegnarsi in uno sforzo fiscale autonomo e di incidere sugli elementi costitutivi delle imposte cosiddette regionali; la Regione risulta così privata di una qualunque capacità di esprimere scelte politiche valutabili in termini di responsabilità (valga, per tutti, un solo esempio: l’imposta regionale sulle attività produttive, l’IRAP, è imposta essenzialmente statale, nonostante la sigla formale che la descrive!).
4. Certo, si opporrà che il vigente dettato costituzionale, per quanto mutato, non consente di entrare in un simile campo d’azione, dovendosi il legislatore regionale, in sede attuativa, limitare a svolgere le ristrette funzioni assegnate, di cui si è detto poc’anzi (sub 2).
Tuttavia, non si possono trascurare alcuni dati essenziali, rilevanti sul piano del diritto costituzionale:
a) per un verso, è lo Stato che ha innanzi tutto forzato lettera e spirito della legge fondamentale, quando ha programmato il trasferimento di compiti e funzioni, andando ben al di là di ciò che la Costituzione consente (come rilevato, da ultimo, dal prof. Manlio Mazziotti Di Celso);
b) per altro verso, è ancora lo Stato che ha radicalmente mutato – forse è più corretto dire: devastato – il sistema delle fonti, avendo ridotto il decreto legge prima e ora il decreto legislativo a strumenti di sicura alterazione dell’ordinamento costituzionale ,tant’è vero che, a Costituzione formale invariata, questo sistema si ritiene ormai superato (la circostanza è stata sottolineata, sia pure in altra prospettiva, tra gli altri dal prof. Franco Pizzetti);
c) per altro verso, infine, non si può realisticamente pensare ad una autonomia "concessa": l’atto di concessione, piaccia o non piaccia, postula e sviluppa l’idea di subordinazione, di una subordinazione gerarchica priva di valori. Cosicché, se si guarda all’esperienza di altri Paesi, autenticamente autonomisti, non si fa fatica ad accorgersi che al centro della forma di Stato – del rapporto centro-periferia – sta il principio della contrattazione, cui si ricollega in modo diretto il principio democratico (si pensi, ad es., al Canada).
5. Dunque, non ha nulla di strano e di eversivo (d’altra parte, come si è affermato, a suo tempo, il regionalismo speciale?) il fatto di includere nel testo dello Statuto anche una serie di disposizioni che riguardano le componenti dell’autonomia politica regionale: l’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria (articoli 12-16).
Sviluppando, infatti, la norma di principio più significativa (quella dell’articolo 2), che definisce i caratteri e i principi informatori dell’autonomia (coniugando federalismo e democrazia, all’insegna del primato del diritto, inteso non come pura e semplice pietrificazione dell’esistente), si è previsto che Consiglio, Giunta e Presidente debbano aprire un tavolo di trattative con lo Stato per ottenere maggiori poteri in campo legislativo, amministrativo e fiscale, secondo quanto specificamente indicato negli articoli 14, 15 e 16.
Quanto alla potestà legislativa e amministrativa (articoli 14 e 15), vi è qui la eco dei lavori più avanzati della Bicamerale (sono enumerate le funzioni dello Stato e non quelle della Regione); quanto alla potestà finanziaria (articolo 16, da leggere congiuntamente all’articolo. 59), se ne sono indicati i tratti essenziali e si è stabilito – al pari di ciò che è previsto per le altre potestà – che venga qualificata in sede negoziale, in una legge dello Stato a termine, denominata di contrattazione finanziaria, sulla scorta di ciò che avviene in altri Paesi aventi una configurazione costituzionale simile a quella italiana (si pensi all’Austria e alla Spagna). Oltretutto, in questo modo si evitano gli irrigidimenti che derivano dall’inserimento in Statuto di clausole sull’imposizione, che riguardano una materia assai instabile (è l’esatta opinione espressa, da ultimo, dal prof. Gaspare Falsitta).
Ne deriva, che lo schema di Statuto delineato rappresenta attuazione del vigente dettato costituzionale e, in pari tempo, introduce una fase ulteriore, destinata a concludersi nell’ambito di un negoziato con lo Stato. Sotto questo aspetto, la soluzione delineata è coerente con l’attuale fase di transizione costituzionale, che dovrà assestarsi lungo un confine nuovo, definitorio dei rapporti Stato-Regioni.
6. È appena il caso di osservare che lo schema di Statuto si è fatto carico anche di risolvere, alla luce dell’esperienza trentennale di funzionamento della Regione e delle innovazioni costituzionali del 1999, problemi concreti di non poca rilevanza: in tema di funzioni consiliari e assessorili, di promulgazione parziale della legge regionale, ancora di durata in carica degli organi della Regione, e via dicendo.
7. Un testo scritto è preferibile a una pagina bianca. Lo si corregga, con l’atteggiamento suggerito da Piero Calamandrei.
STATUTO DELLA REGIONE DEL VENETO
TITOLO I - Principi fondamentali
Art. 1 - Il Veneto e la sua autonomia.
1. Il Veneto è Regione autonoma secondo le norme del presente Statuto, nell’unità della Repubblica e nell’ambito dell’Unione Europea.
2. Il Veneto è costituito dalle comunità residenti nei territori che, storicamente, hanno formato e attualmente compongono le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
Art. 2 - Caratteri e principi informatori dell’autonomia.
1. Nel rivendicare di fronte alla Repubblica il diritto di esprimere e di tutelare gli interessi delle comunità residenti nella Regione, il Veneto riconosce:
a) che il principio autonomistico postula l’affermazione del valore delle differenze;
b) che la democrazia esige il confronto permanente, in quanto nessuno ha il monopolio della verità;
c) che la vita delle comunità venete si fonda sul primato del diritto.
Art. 3 - Il capoluogo.
1. Il capoluogo della Regione è Venezia.
Art. 4 - La bandiera e lo stemma.
1. La bandiera e lo stemma della Regione sono stabiliti con legge regionale.
Art. 5 - Finalità istituzionali generali.
1. La Regione:
a) realizza l’autogoverno delle comunità, che costituiscono il popolo veneto, e ne persegue lo sviluppo sociale ed economico in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia, assicurando l’affermazione della persona nella solidarietà e nell’eguaglianza;
b) riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la persona umana; sostiene il libero svolgimento della vita sociale all’interno dei gruppi, delle istituzioni e delle comunità locali; favorisce l’associazionismo e le attività di volontariato;
c) opera per il pieno riconoscimento dei diritti della famiglia, dei bambini, dei giovani e degli anziani;
d) concorre a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la realizzazione della parità degli uomini e delle donne nella società, nella cultura e nell’economia; promuove l’eguaglianza tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive;
e) favorisce l’iniziativa libera dei cittadini, singoli o associati, volta al compimento di attività di interesse generale, e ciò sulla base del principio di sussidiarietà;
f) promuove e realizza interventi, eventualmente coordinati con quelli dello Stato e di altre Regioni, finalizzati alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza personale, anche mediante la disciplina dei flussi migratori, in armonia con il primato del diritto di cui all’articolo 2;
g) opera per l’edificazione di una società che considera i diritti umani e il pluralismo etnico, culturale e religioso come patrimonio proprio e irrinunciabile, secondo l’enunciato dell’articolo 2. La legge regionale riconosce i diritti e determina i doveri dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.
2. La Regione riconosce le particolarità proprie di ciascuna comunità residente; ne persegue lo sviluppo e la salvaguardia attraverso il conferimento di appropriate funzioni.
Art. 6 - Finalità istituzionali ulteriori e azioni concrete.
1. La Regione esercita i propri poteri, in particolare:
a) per rendere effettivi il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale e il diritto allo studio;
b) per offrire a tutti i cittadini adeguati servizi sociali, anche avvalendosi delle attività di volontariato;
c) per garantire la conservazione e il risanamento dell’ambiente, attraverso un governo del territorio che ne rispetti e ne valorizzi le vocazioni naturali;
d) per tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico delle singole comunità del Veneto;
e) per promuovere l’informazione, le attività culturali, la ricerca scientifica e tecnologica;
f) per conseguire lo sviluppo economico regionale, superando gli squilibri territoriali e settoriali, mediante l’incentivazione dell’iniziativa privata e l’incremento dell’associazionismo e della cooperazione;
g) per rafforzare l’autonomia dei Comuni e delle Province, favorendo, anche in funzione di una organizzazione fondata su ambiti territoriali adeguati, lo sviluppo delle loro forme collaborative, promuovendo il riordino territoriale degli enti, nonché la funzione dei Comuni minori.
Art. 7 - Regione Veneto e Unione Europea.
1. La Regione contribuisce, con lo Stato e con le altre Regioni, alla determinazione delle politiche dell’Unione Europea; partecipa agli organismi rappresentativi delle autonomie territoriali presso l’Unione Europea.
2. La Regione concorre alle decisioni volte alla formazione degli atti normativi comunitari; provvede direttamente all’attuazione ed esecuzione degli atti dell’Unione Europea.
Art. 8 - Il principio di collaborazione.
1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative.
2. La Regione Veneto collabora con le altre Regioni e con le corrispondenti istituzioni locali degli Stati membri dell’Unione Europea.
Art. 9 - Relazioni di carattere sovranazionale.
1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni a Stati, nel rispetto della politica estera nazionale.
Art. 10 - La programmazione.
1. La Regione assume, come criterio ispiratore della propria azione, il metodo della programmazione, inteso quale razionale elaborazione degli interventi nel quadro dei fini prefissati e delle risorse disponibili.
2. La Regione concorre, come soggetto autonomo, alla elaborazione degli atti di programmazione nazionale e comunitaria.
3. Piani e programmi regionali sono adottati sulla base di leggi della Regione, assicurando il concorso degli enti locali, delle associazioni sindacali e delle categorie produttive.
Art. 11 - La partecipazione.
1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti residenti, delle comunità territoriali, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi collettivi o diffusi.
2. La Regione promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione degli aspetti tipici e caratteristici della Regione Veneto o di sue parti nel concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalla legge, alla formazione delle scelte legislative e amministrative.
3. Allo scopo di rendere effettivi il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, la Regione assicura, nei modi stabiliti dalla legge, un’informazione ampia e precisa in ordine alla propria attività.
TITOLO II - Le componenti dell’autonomia politica regionale
Art. 12 - Le componenti dell’autonomia politica regionale.
1. La Regione ha autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria.
Art. 13 - Autonomia regionale e principio del negoziato.
1. Il Consiglio, la Giunta e il Presidente della Regione, ciascuno secondo l’ordine rispettivo delle competenze, hanno il compito di avviare e di concludere con lo Stato un’intesa circa l’estensione dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria di cui al precedente articolo.
2. L’estensione dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria da richiedere è quella indicata nei successivi articoli 14, 15 e 16.
Art. 14 - L’autonomia legislativa.
1. La Regione ha potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla competenza dello Stato.
2. Lo Stato ha potestà legislativa in materia di:
a) politica estera e rapporti internazionali; immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
b) difesa e forze armate;
c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;
d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento europeo;
e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;
f) ordine pubblico e sicurezza, essendo peraltro consentito alla Regione di assumere tutte le iniziative utili ad assicurare la tutela delle proprie comunità in attuazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera (f);
g) giurisdizioni e ordinamenti giudiziari, ferma restando la competenza della Regione di richiedere allo Stato il potenziamento di strutture e dotazioni organiche di magistrati e personale ausiliario, al fine di rendere non solo declamata ma effettiva la tutela giurisdizionale, e di ottenere tutto ciò quando la Regione stessa si impegni ad assumere il corrispondente onere finanziario;
h) cittadinanza, ordinamento civile e penale;
i) determinazione degli standard minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali, che devono essere assicurati sull’intero territorio nazionale.
3. Lo Stato può esercitare la propria potestà legislativa nell’ambito di materie ad esso non riservate, ai sensi del precedente comma, solo e soltanto se si tratta di salvaguardare diritti costituzionalmente previsti e garantiti, che trovano copertura in una precisa disposizione costituzionale, essendo precluso ogni riferimento al generico limite dell’interesse nazionale e di quello di altre Regioni.
Art. 15 - L’autonomia amministrativa.
1. La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui all’articolo 14.
2. Lo Stato trasferisce alla Regione, per l’attuazione della disposizione precedente, personale, strutture e risorse strumentali.
3. La Regione conclude con lo Stato intese, attraverso le quali conferisce allo Stato l’esercizio di funzioni amministrative proprie ovvero ottiene dallo Stato il conferimento di funzioni amministrative statali, quando ciò sia sollecitato o imposto dall’attuazione dell’articolo 97 della Costituzione.
Art. 16 - L’autonomia finanziaria.
1. La Regione ha potestà legislativa e regolamentare, che si estende all’intera tipologia delle prestazioni personali e patrimoniali imposte, indipendentemente dalle materie oggetto della sua potestà legislativa.
2. La potestà di cui al precedente comma ricomprende anche la facoltà di istituire tributi propri, individuando il presupposto dell’imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e l’aliquota, nel rispetto dei principi costituzionali.
3. La quantità di risorse derivanti dall’imposizione fiscale autonomamente determinata, ai sensi del precedente comma, deve essere tale da consentire alla Regione di stabilire annualmente o per periodi superiori all’anno la misura dello sforzo fiscale che dovrà sopportare la propria comunità, finalizzato in specie all’attuazione degli articoli 5 e 6.
4. Nel definire l’ammontare globale delle risorse spettanti alla Regione, si deve tenere conto della quantità di capacità contributiva espressa nell’ultimo triennio nel territorio della Regione stessa, considerando, per le imprese, il luogo dell’insediamento produttivo.
5. Il riparto della potestà finanziaria tra Regione e Stato è stabilito in una apposita legge statale di contrattazione finanziaria, che vale per lo specifico arco di tempo da essa determinato.
TITOLO III - Ordinamento della Regione
Organi della Regione
Art. 17 - Organi della Regione.
1. Sono organi della Regione:
a) il Consiglio regionale;
b) la Giunta regionale;
c) il Presidente della Giunta regionale.
CAPO I - Il Consiglio regionale
Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità regionale.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa e la funzione di controllo nei modi previsti dallo Statuto. Approva ogni anno il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta regionale; delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale e comunitaria; nomina i rappresentanti della Regione nei casi previsti dalla legge; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto regionale, dalle leggi e dalla Costituzione.
3. Il Consiglio regionale può fare proposte di legge, anche costituzionale, alle Camere.
Art. 19 - Modalità di elezione, funzionamento e scioglimento. Durata in carica del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto, secondo la legge elettorale approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. La legge regionale elettorale determina il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti il Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione.
4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano lo scioglimento del Consiglio regionale.
5. Nel caso di cui al comma 4 e nei casi di cui all’articolo 33, il Consiglio regionale rimane in carica fino al giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.
Art. 20 - Status e garanzie del consigliere regionale.
1. I componenti il Consiglio regionale rappresentano l’intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I componenti il Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 21 - Attribuzioni del consigliere regionale.
1. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa e di interrogazione, interpellanza e mozione.
2. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati, e di esaminare gli atti e i documenti riguardanti l’attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali. L’esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento del Consiglio regionale.
Art. 22 - Gruppi consiliari.
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi.
2. L’Ufficio di Presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l’esercizio delle loro funzioni, contributi a carico dei fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio regionale.
Art. 23 - Indennità e previdenza del consigliere regionale.
1. Per garantire a ciascun consigliere il libero espletamento del mandato, è stabilita con legge a suo favore un’indennità in relazione alle rispettive funzioni.
2. La legge regionale fissa altresì le relative forme di previdenza.
Art. 24 - Prima seduta del Consiglio regionale. Costituzione degli organi interni.
1. Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale scaduto. Assume la presidenza il consigliere più anziano di età; fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.
2. Nella prima riunione il Consiglio procede alla elezione dell’Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa con due separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome.
4. I componenti l’Ufficio di Presidenza durano in carica per l’intera legislatura, e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.
5. L’Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con i gruppi consiliari, amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto o dal regolamento.
Art. 25 - Convocazione e riunione del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.
2. Il Consiglio regionale è, inoltre, convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio, con preavviso di almeno cinque giorni. L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore.
4. Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei consiglieri ne abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei dieci giorni successivi.
5. Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione nei termini previsti dal comma precedente o non vi provveda nei casi di cui al comma 1, il Consiglio è convocato da uno dei vicepresidenti, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento.
Art. 26 - Sedute e deliberazioni consiliari.
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, salva diversa disposizione dello Statuto, la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, che non abbiano ottenuto congedo a norma del regolamento, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Agli effetti di cui al comma precedente, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto, con le modalità stabilite dal regolamento.
5. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione dello Statuto.
Art. 27 - Regolamento interno del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. Il regolamento determina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.
3. In particolare, il regolamento disciplina:
a) le funzioni del Presidente del Consiglio;
b) le funzioni dell’Ufficio di Presidenza;
c) l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni consiliari;
d) le modalità di partecipazione e di consultazione di enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali.
Art. 28 - Commissioni consiliari permanenti e temporanee.
1. Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.
2. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio, avvalendosi eventualmente, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza, della collaborazione di esperti o, previa intesa con la Giunta regionale, della collaborazione degli uffici competenti.
3. Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali.
Art. 29 - Commissioni consiliari d’inchiesta.
1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale mediante la costituzione di una speciale commissione. La commissione viene istituita con legge della Regione, che ne fissa i compiti, gli oggetti, la composizione in relazione alla consistenza numerica dei gruppi, e le modalità di funzionamento.
2. Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali hanno l’obbligo di rispondere alle richieste della commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d’ufficio, anche in deroga al segreto d’ufficio.
3. I commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.
Art. 30 - Disposizioni comuni alle commissioni consiliari.
1. Nell’ambito delle materie di loro competenza, le commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare l’esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta regionale, i dirigenti regionali e gli amministratori o, previo avviso di questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali. I convocati sono tenuti a fornire alle commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all’esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle commissioni non può essere opposto il segreto d’ufficio.
2. I componenti le commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza della commissione.
Art. 31 - Potere di autorganizzazione del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell’ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del regolamento.
2. Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si avvalgono l’Ufficio di Presidenza, le commissioni e i gruppi consiliari.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto al Consiglio regionale sono disciplinati sulla base della legge regionale, tenendo conto della specificità e peculiarità delle funzioni svolte.
CAPO II - La Giunta regionale
Art. 32 - Composizione della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta regionale e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, con le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale, ed è componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina, unitamente agli indirizzi generali di governo. Il Presidente della Giunta regionale, dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta medesima, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.
4. Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio.
5. I componenti della Giunta regionale sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
6. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con la carica di consigliere regionale. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella rispettiva Giunta determina, all’atto dell’accettazione della nomina, la cessazione dalla carica di consigliere, secondo la procedura stabilita dalla legge elettorale regionale.
Art. 33 - Dimissioni della Giunta regionale.
1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. Il voto del Consiglio regionale, contrario ad una proposta della Giunta regionale, non comporta obbligo di dimissioni.
3. La rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. Dopo la scadenza del Consiglio o l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica fino all’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta, per l’ordinaria amministrazione.
5. In caso di dimissioni, di rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta regionale, le funzioni del Presidente sono esercitate dal vicepresidente e la Giunta regionale rimane in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino all’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta.
Art. 34 – Incompatibilità.
1. La carica di Presidente o membro della Giunta regionale è incompatibile con quella di amministratore di altro ente pubblico economico o di interesse pubblico che operi nella Regione.
Art. 35 - Attribuzioni della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare nei limiti e nelle forme previsti dalla legge; definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo, ed esercitando allo scopo, ogni idonea e opportuna iniziativa e funzione.
2. La Giunta regionale in particolare delibera:
a) sulle direttive e sui criteri generali per la formazione e l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, allo scopo di assicurare l’imparzialità, la trasparenza, la speditezza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
b) sugli indirizzi, sulle direttive e sui criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’organizzazione regionale e degli organismi ed enti strumentali e dipendenti;
c) sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta;
d) sugli atti di organizzazione generale, ivi compresi i provvedimenti concernenti l’assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie.
3. La Giunta regionale ha facoltà, in casi di straordinaria necessità e urgenza, di assumere provvedimenti amministrativi che la legge assegna alla competenza del Consiglio regionale. I provvedimenti sono immediatamente trasmessi al Consiglio, che è convocato entro cinque giorni per la ratifica. In mancanza di ratifica, il provvedimento perde la sua efficacia fin dall’inizio. E’ fatta salva l’eventuale adozione, da parte del Consiglio, dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dell’atto non ratificato.
4. La Giunta regionale esercita tutte le funzioni per le quali la Costituzione, lo Statuto e le leggi ne stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.
Art. 36 - Funzioni e deliberazioni giuntali.
1. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta. Il Presidente può affidare a singoli o più membri compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
Art. 37 - Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.
1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il Presidente della Giunta può delegare a singoli assessori l’esercizio di funzioni attribuitegli dalla legge o dai regolamenti.
3. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. In caso di impedimento o di assenza del Presidente e del vicepresidente, le funzioni del Presidente sono esercitate, per ragioni di necessità e urgenza, dal componente della Giunta più anziano di età.
Art. 38 - Indennità e previdenza del Presidente e dei componenti la Giunta regionale.
1. La legge regionale attribuisce al Presidente e ai componenti della Giunta regionale un’indennità di funzione e stabilisce le relative forme di previdenza.
TITOLO IV - Le funzioni regionali
CAPO I - La funzione legislativa
Art. 39 - Iniziativa legislativa.
1. L’iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ad ogni consigliere, ai singoli Consigli provinciali, ai singoli Consigli dei Comuni capoluogo di Provincia, ai singoli Consigli dei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, agli altri Consigli comunali della Regione in numero non inferiore a cinque.
2. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila elettori.
3. La legge regionale e il regolamento disciplinano le modalità di esercizio del potere di iniziativa legislativa.
Art. 40 - Procedimento legislativo e copertura finanziaria.
1. I progetti di legge regionale sono presentati al Presidente del Consiglio e sono esaminati dalla commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, a norma del regolamento.
2. Il Consiglio può deferire alla commissione, salvo che si oppongano la Giunta regionale o almeno un decimo dei componenti del Consiglio, l’approvazione delle leggi articolo per articolo, riservando al Consiglio la sola votazione finale.
3. Sino al momento della votazione finale da parte del Consiglio, il progetto è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o almeno un decimo dei componenti del Consiglio o almeno il cinquanta per cento dei componenti della commissione.
4. La procedura di esame e di approvazione prevista dal comma 1 è sempre adottata per le leggi di approvazione e modifica dello Statuto, per le leggi di approvazione di bilanci e rendiconti e per le leggi elettorali.
5. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 41 - Progetto di legge e sua iscrizione all’ordine del giorno.
1. Qualora su un progetto di legge non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto è iscritto di diritto all’ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.
Art. 42 - Procedura d’urgenza.
1. La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l’esame con procedura d’urgenza di ogni progetto di legge. Spetta al Consiglio decidere sulla richiesta. La procedura d’urgenza è in ogni caso adottata per il riesame delle leggi rinviate dal Governo ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della Costituzione.
Art. 43 - Comunicazione della deliberazione legislativa regionale.
1. Le leggi sono comunicate dal Presidente del Consiglio regionale al Commissario del Governo, entro cinque giorni dalla loro approvazione.
Art. 44 - Promulgazione della legge regionale.
1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall’apposizione del visto o dall’inutile decorso del termine fissato dall’articolo 127 della Costituzione per il rinvio al Consiglio regionale.
2. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga"; ovvero: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine. Il Presidente della Giunta regionale promulga".
3. Il testo delle leggi riapprovate a seguito di un rinvio è preceduto dalla formula: "Il Governo della Repubblica ha disposto il rinvio della legge approvata dal Consiglio regionale in data … . Il Consiglio ha riapprovato (a maggioranza assoluta). Il Presidente della Giunta regionale promulga".
Art. 45 - Riapprovazione della deliberazione legislativa regionale.
1. Nel caso di un rinvio disposto dal Governo della Repubblica, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, le procedure di riapprovazione ed i limiti degli emendamenti apportabili dal Consiglio sono fissati dal regolamento.
Art. 46 - Promulgazione parziale della legge regionale.
1. Ove la Corte costituzionale o le Camere del Parlamento respingano l’impugnazione del Governo della Repubblica avverso una deliberazione legislativa del Consiglio, successivamente all’entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa regionale della materia, il Consiglio regionale delibera in ordine alla promulgazione della legge. La questione è iscritta all’ordine del giorno della prima seduta consiliare, successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o delle decisioni delle Camere. La stessa procedura è adottata qualora la deliberazione impugnata venga annullata parzialmente.
2. Qualora il Consiglio abbia deliberato la promulgazione, il testo è preceduto dalle formule: "La Corte costituzionale o le Camere del Parlamento hanno respinto, in data …, l’impugnazione promossa dal Governo della Repubblica avverso la legge riapprovata dal Consiglio regionale, in data … . Il Consiglio regionale ha deliberato la promulgazione della legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga"; ovvero "La Corte costituzionale o le Camere del Parlamento hanno parzialmente annullato, in data …, la legge riapprovata dal Consiglio regionale, in data … . Il Consiglio regionale ha deliberato la promulgazione della parte residua della legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga la parte residua della legge".
Art. 47 - Pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale e dei regolamenti.
1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. La legge prevede termini più brevi per l’entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne dichiari l’urgenza, ai sensi dell’articolo 42, e il Governo della Repubblica lo consenta, mediante l’apposizione del visto.
3. Al testo promulgato segue comunque la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione".
4. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dall’emanazione, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione del regolamento stesso.
Art. 48 - Conservazione dei lavori consiliari.
1. Il regolamento del Consiglio prevede le forme e i limiti della continuazione, durante la nuova legislatura, dei lavori in corso al termine della legislatura precedente.
2. I progetti di iniziativa popolare, nonché le leggi rinviate dal Governo della Repubblica, ma non ancora riapprovate dal Consiglio, non decadono con la fine della legislatura.
CAPO II - La funzione referendaria
Art. 49 - Referendum abrogativo.
1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale è indetto dal Presidente della Giunta regionale, quando lo richiedano almeno trentamila elettori.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 50 - Inammissibilità del referendum abrogativo.
1. Non è ammesso il referendum per l’abrogazione del presente Statuto, del regolamento del Consiglio, delle leggi di bilancio e tributarie e dei relativi provvedimenti di attuazione.
2. Sono altresì inammissibili le richieste di referendum aventi oggetti non omogenei.
3. I giudizi sulla ricevibilità e sull’ammissibilità delle richieste spettano alla Corte d’appello del capoluogo della Regione, nelle forme previste dagli articoli 12 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto applicabili. In caso di impossibilità dell’intervento della Corte d’appello, sull’esistenza di motivi di inammissibilità decide il Consiglio regionale.
4. La legge regionale stabilisce le altre modalità di attuazione del referendum abrogativo.
Art. 51 - Referendum consultivi.
1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate, in vista di provvedimenti di competenza del Consiglio stesso o della Giunta regionale, incluse le iniziative regionali di leggi statali, anche costituzionali.
2. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum consultivi.
CAPO III - La funzione amministrativa
Art. 52 - Ambiti della funzione amministrativa regionale.
1. La legge regionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuisce ai Comuni, alle Province e agli altri enti locali, le funzioni amministrative, fatte salve quelle che richiedano l’esercizio unitario a livello regionale.
2. In particolare, la Regione esercita le seguenti funzioni:
a) formulazione di programmi, indirizzi e quadri di riferimento entro i quali si svolge l’attività amministrativa;
b) individuazione ed eventuale realizzazione di progetti e azioni di rilevanza regionale;
c) definizione di criteri, standard, requisiti quantitativi o qualitativi da osservare nel territorio regionale;
d) predisposizione e mantenimento di risorse tecniche o operative che risulti opportuno concentrare a livello regionale o comunque sovraprovinciale;
e) raccolta ed elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle informazioni utili all’esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso;
f) verifica complessiva sul piano regionale dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, in relazione alle modalità del suo esercizio, anche attraverso controlli di gestione;
g) funzione generale di raccordo con lo Stato e con le istituzioni delle Comunità europee.
Art. 53 - Principi dell’azione amministrativa.
1. L’attività amministrativa deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico. Essa si ispira al principio di libertà delle forme.
2. Nell’esercizio della funzione amministrativa, la Regione e le altre amministrazioni che ne risultino titolari o delegatarie per disposizione di legge regionale si attengono, in particolare, ai seguenti principi:
a) di legalità, in relazione alle norme proprie della Regione, anche di recepimento della legislazione statale recante norme a carattere vincolante, e in quanto debbano essere direttamente applicate, delle Comunità europee;
b) di buon andamento, anche in relazione all’efficacia dell’azione e ai termini di conclusione dei procedimenti;
c) di imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza nell’esercizio delle funzioni discrezionali;
d) di piena e adeguata informazione, compatibilmente con motivate esigenze di urgenza e di efficienza dell’azione amministrativa, in relazione alla complessità dell’oggetto della decisione;
e) di motivazione di tutti gli atti produttivi di effetti giuridici esterni, diversi dalle leggi e dai regolamenti;
f) di tutela dell’affidamento, che l’amministrazione stessa con il suo comportamento abbia ingenerato negli interessati;
g) di individuazione chiara e pubblica dei funzionari responsabili dei procedimenti o di loro singole fasi significative;
h) di partecipazione degli interessati e di formazione dei provvedimenti in contraddittorio con i destinatari, ferma la possibilità di provvedere motivatamente in via di urgenza, quando ciò sia necessario per la salvaguardia di interessi pubblici essenziali;
i) di semplificazione del procedimento, mediante l’uso di idonei strumenti di valutazione dei fatti e degli interessi e di assunzione delle decisioni, quali la conferenza dei servizi e l’inchiesta pubblica;
j) di accesso degli interessati ai documenti amministrativi;
k) di collaborazione e cooperazione sia tra i diversi organi e uffici della stessa amministrazione, sia con gli organi e uffici di altre amministrazioni, titolari di competenze comunque connesse o collegate.
Art. 54 - Principi dell’organizzazione amministrativa.
1. L’ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità operativa e prevede formule organizzative rispondenti alle esigenze del coordinamento e della programmazione dell’azione amministrativa della Regione.
2. L’organizzazione amministrativa prevede posizioni apicali di particolare rilievo e responsabilità, cui sono preposti dirigenti nominati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. L’incarico di cui al comma 2 è conferito a persona scelta, anche tra esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale. L’incarico può essere revocato, motivatamente, prima della scadenza del termine di nomina.
4. In considerazione delle particolari esigenze funzionali, il Consiglio regionale si avvale di personale inserito in separata dotazione organica.
Art. 55 - La dirigenza.
1. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi programmatici e nel rispetto delle direttive degli organi regionali.
2. Ai dirigenti compete la gestione amministrativa, tecnica, organizzativa e finanziaria, nonché poteri di proposta in ordine alle direttive di cui al comma 1. A tal fine dispongono delle risorse umane, finanziarie e strumentali, espletano i necessari controlli ed emanano tutti gli atti inerenti, compresi quelli ad efficacia esterna.
Art. 56 - Le agenzie regionali.
1. La Giunta regionale può istituire, per lo svolgimento di compiti specifici, agenzie regionali.
2. Le agenzie regionali sono unità amministrative caratterizzate dall’assegnazione di un compito specifico e dalle risorse organizzative ed economiche per farvi fronte, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle agenzie è preposto un dirigente unico, cui spetta la direzione e la gestione dell’organizzazione e di tutte le attività, e in particolare, nell’ambito delle risorse assegnate, la scelta dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi propri dell’agenzia.
Art. 57 - Istituzione di enti.
1. La legge regionale può istituire enti per l’esercizio di funzioni regionali tecniche o specialistiche, non aventi carattere imprenditoriale, disciplinandone l’organizzazione secondo criteri di massima snellezza operativa.
2. La Giunta regionale provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori.
3. L’incarico di dirigente delle strutture fondamentali di ciascun ente è conferito dai rispettivi organi di amministrazione.
4. Il personale degli enti istituiti ai sensi del presente articolo è equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge.
Art. 58 - Partecipazioni societarie.
1. La Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di rilevante interesse regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione.
2. La legge regionale, che autorizza la partecipazione, ne stabilisce la misura e ne determina presupposti e condizioni, con riferimento ai disposti dell’atto costitutivo e dello statuto sociale.
3. La dismissione parziale di azioni o di quote sociali è deliberata dalla Giunta regionale, sempre che la legge regionale non disponga altrimenti e sempre che l’alienazione non comporti il venir meno della maggioranza regionale o comunque pubblica, stabilita dalla legge quale condizione di partecipazione.
4. La Regione partecipa alla assemblea attraverso il Presidente della Giunta, che può intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato.
5. La Regione può affidare a società, a prevalente partecipazione regionale, mediante apposita convenzione, lo svolgimento di determinati servizi aventi carattere imprenditoriale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera (e).
CAPO IV - La funzione finanziaria
Art. 59 - Struttura della finanza regionale.
1. La Regione ha una propria finanza, che si articola secondo quanto stabilito, sulla base di apposita intesa con la Regione, dalla legge statale di contrattazione finanziaria, di cui all’articolo 16, comma 5.
Art. 60 - Bilancio, demanio e patrimonio.
1. La Regione ha un proprio bilancio, ordinato ai sensi della legge regionale che disciplina la materia contabile.
2. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
3. Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell’anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.
4. L’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
5. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla legge di cui al comma 1 e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. La Regione ha un demanio e un patrimonio.
Art. 61 – Rendiconto.
1. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce.
2. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla legge regionale di cui all’articolo 60, comma 1, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 62 - Controlli finanziari e gestionali.
1. Il Consiglio regionale, avvalendosi della competente commissione, controlla l’attuazione dei programmi regionali; verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa della Regione, degli enti dipendenti, delle società a prevalente partecipazione regionale, nonché la gestione del bilancio e del patrimonio, in vista degli obiettivi programmati e dei mezzi disponibili. La commissione riferisce periodicamente al Consiglio.
Art. 63 - Servizio di tesoreria.
1. La Regione si avvale, per la gestione finanziaria, di un proprio servizio di tesoreria.
TITOLO V - Rapporti con gli enti locali
Art. 64 - Rapporti tra Regione, Province, Comuni e altri enti locali.
1. La Regione riconosce e promuove l’autonomia dei Comuni e delle Province, intesa quale diritto ed effettiva capacità di disciplinare e amministrare gli affari pubblici riferibili all’interesse delle popolazioni locali.
2. La Regione conferisce le funzioni amministrative a Comuni, Province, comunità montane e altre forme associative di enti locali, e ciò in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio. La Regione esercita le sole funzioni attinenti a esigenze di carattere unitario, esclusa ogni forma di gestione amministrativa regionale a livello provinciale o infraprovinciale.
3. Il conferimento può essere effettuato a favore di categorie determinate di enti o anche a favore di singoli enti, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto della specificità delle funzioni da esercitare.
4. La legge regionale assicura la copertura finanziaria degli oneri inerenti l’esercizio delle funzioni conferite, nonché la dotazione necessaria di personale.
5. La legge regionale prevede, per i casi di inerzia degli enti locali o di gravi disfunzioni, i casi di passaggio alla gestione regionale diretta, disciplinandone i presupposti, le garanzie procedimentali e la durata.
Art. 65 - Organo di controllo.
1. L’organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge, esercita il controllo di legittimità ai sensi dell’articolo 130 della Costituzione.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 66 - Revisione dello Statuto.
1. Lo Statuto è modificato e integrato con la procedura prevista dall’articolo 123 della Costituzione.
Art. 67 - Adeguamento della legislazione regionale.
1. La Regione adegua la legislazione vigente alle norme del presente Statuto entro due anni dalla sua entrata in vigore.
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