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i documenti de Raixe Venete STATUTO REGIONALE VENETO - PROPOSTA DI REVISIONE - INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI CACCIARI, VARIATI, ZANONATO, BETTIN E RESLER
stanpa adeso STANPA

VII LEGISLATURA



PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE N. 2

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE
d'iniziativa dei Consiglieri Cacciari, Variati, Zanonato, Bettin e Resler



COSTITUZIONE DEL VENETO



Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 gennaio 2001.

Trasmesso alla Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio e ai Consiglieri regionali il 24 gennaio 2001.



COSTITUZIONE DEL VENETO



R e l a z i o n e:



"Nascene ancora le rovine delle cittadi, per non si variare gli ordini delle repubbliche co’ tempi" Niccolò Machiavelli



La nostra proposta di Costituzione per la Regione Autonoma del Veneto intende contribuire al più generale processo di riforma in senso federalista della Carta Costituzionale italiana. E in tal senso essa si mantiene aperta, pronta ad accogliere le modifiche che ci auguriamo interverranno a rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Ente Regione.

La storia del regionalismo italiano ha fino ad oggi profondamente contraddetto questa prospettiva. Non a torto Calamandrei definiva le nostre Regioni "catafalchi centralistici". L’ente Regione va oggi ripensato e ricostruito a partire dalle comunità originarie, dalle autonomie sociali e funzionali, dai Municipi e dagli Enti intermedi. Ciò in coerenza con tutta la storia del nostro Paese e con una idea di federalismo davvero all’altezza delle sfide attuali.

La nostra proposta di Costituzione non concepisce tuttavia l’autonomia della Regione in termini conflittuali con l’Amministrazione centrale. Al monolite da lanciare contro Roma cui pensa qualcuno, centralizzato e chiuso, si oppone la nostra immagine di una realtà federata, ricca di differenze e di autonomie, di cooperazioni e di specializzazioni funzionali, aperta alla partecipazione dal basso e consapevole che dalla divisione della sovranità statale risulta un intreccio di poteri, irriducibile alla logica autarchica.

Riconosciamo la natura non pattizia né strumentale dell’unità della nostra Repubblica all’interno della Comunità Europea. Su procedure di contrattazione con lo Stato andranno, invece, risolte le questioni attinenti alla compartecipazione al gettito tributario e alle politiche di riequilibrio. La Regione contratta con lo Stato i rapporti dal punto di vista del gettito tributario ma ha l’obbligo di rispettare le politiche di stabilità fissate dall’Unione Europea e le scelte dello Stato per la perequazione in favore delle aree deboli; per queste ultime può chiedere la perequazione orizzontale, ovvero di gestire direttamente i rapporti con le aree deboli del Paese.

La nostra proposta di Costituzione non si fonda su un’astratta rivendicazione di autonomia, ma sull’identità storica e culturale della nostra Regione. Essa si esprime nella convivenza di diversi gruppi sociali, etnici e linguistici; sui valori della cooperazione e dell’intraprendenza; sulle attitudini democratiche e autogestionarie del nostro associazionismo; sui vincoli originari della famiglia e della comunità; sulla varietà biologica e sulla ricchezza morfologica del suo ambiente fisico-naturale.

Il Veneto è Regione di ecosistemi diversi e in questa complessità riconosce una ricchezza inestimabile. Il mare e la montagna, la pianura e le lagune. i grandi e piccoli fiumi. i laghi e i ghiacciai, le sorgenti e le foci, le foreste, le colline, le paludi: sono ecosistemi che hanno sempre dialogato con una civiltà che ha sempre saputo conservarli, apprezzarne i valori, trarne giovamento nelle proprie esperienze umane, sociali, economiche, culturali. In questo senso, il Veneto nei secoli è stato un eccezionale laboratorio di civilizzazione e di sviluppo compatibile, capace di modellare il paesaggio per gli usi umani e, insieme, capace di rispettarlo. Questa vocazione va oggi interamente recuperata.

Tale ricchezza e complessità della nostra Regione impone perciò forme di governo fondate sulla più piena applicazione del principio di sussidiarietà e su forme di governo poliarchiche. La Regione quindi è organo politico a forte impronta regolativa e federativa con facoltà dirigistico-gestionali leggere.

I principi della partecipazione, del pieno diritto di ogni persona alla corretta informazione sui procedimenti amministrativi e sulle decisioni politiche, il metodo della programmazione concertata, il ruolo delle funzioni di controllo, nella piena distinzione delle competenze e dei poteri, sono valori che informano di sé tutta la nostra Costituzione.

Ma essi si incarnano più specificatamente nell’articolo 4 sul diritto di cittadinanza (è coerente assegnare alla Regione la gestione delle quote di immigrati con provenienza extra-nazionale, se poi è la Regione anche il soggetto che determina i modi e le forme di acquisizione della cittadinanza) e nella proposta per l’istituzione del Consiglio delle Autonomie e della Conferenza Regionale per la programmazione economica e sociale. Con l’istituzione del Consiglio e della Conferenza, la Regione assume fino in fondo la prospettiva di riforma istituzionale inaugurata dalle cosiddette "Bassanini" e procede oltre, per certi versi anche sollecitando coraggiose iniziative riformatrici che andranno naturalmente assunte a livello parlamentare.

Le competenze della Regione sono integrali quando allo Stato può essere sottratto tutto: potere ordinamentale, legislativo, amministrativo e giurisdizionale. Più spesso, invece, si tratta di fissare termini precisi di cooperazione tra la Regione e livelli istituzionali superiori (Unione Europea, Stato) o con le Autonomie locali territoriali.

Sono innovazioni importanti:

- le attribuzioni di politica estera con i vincoli tipici di ogni Stato federale;

- le politiche per l’immigrazione, assegnate alla Regione correlativamente -all’istituzione di una cittadinanza "regionale";

- la previdenza sociale integrativa;

- la sicurezza territoriale;

- la titolarità del demanio con i poteri di esproprio per pubblica utilità;

- le funzioni gestionali, amministrative e organizzative per i grandi servizi alla popolazione (sanità, scuola, formazione professionale);

- le politiche di sviluppo.

La centralità delle Autonomie locali si connota per l’assegnazione di poteri originari e non derivati; l’assegnazione al Consiglio delle Autonomie del potere di fissare i fabbisogni finanziari degli Enti locali; la costruzione dal basso del processo decisionale; la flessibilità dei poteri degli enti intermedi.

La nostra proposta affronta anche altri problemi che l’esperienza politico-amministrativa della Regione, in seguito alla legge di riforma costituzionale n. 1/1999, ha evidenziato. In particolare, risulta rafforzato il ruolo del Consiglio regionale, senza che ciò indebolisca quello del Presidente. Questo rafforzamento deriva essenzialmente dall’istituzione delle Autorità indipendenti di garanzia, secondo un modello che vige in altre grandi esperienze democratiche.

Sempre sul modello di altre Costituzioni democratiche, proponiamo l’elezione congiunta al Presidente di un Vicepresidente. La funzionalità di una tale proposta ci sembra indubitabile.

Riteniamo, in conclusione, che nella nostra proposta di Costituzione possano riconoscersi tutte le correnti autentiche del federalismo veneto, di un federalismo impegnato finalmente e responsabilmente ad unire le diverse realtà del Paese non ad aggravarne divisioni e contraddizioni. Riteniamo che la nostra possa essere la Costituzione di tutte le realtà associative autonome della Regione, di tutti gli Enti locali, ma anche espressione della ricerca di un nuovo equilibrio, all’interno della Regione, tra Legislativo ed Esecutivo, senza che tale ricerca comporti i vizi tradizionali di una "democrazia" fatta di poteri di veto e di interdizione.



COSTITUZIONE DEL VENETO



TITOLO I



CAPO I - I principi



Art. 1 - L’autonomia.

Il Veneto è Regione autonoma secondo i principi e le garanzie della Costituzione Italiana, della presente Carta, nell’unità della Repubblica e nell’ambito dell’Unione Europea.

La Regione Veneto è una federazione di autonomie, costituita dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane.

Il Veneto fa propria la Carta dei Diritti dell’Unione Europea.

Capitale del Veneto è Venezia.



Art. 2 - La sussidiarietà.

La Regione riconosce l’autogoverno delle Comunità che costituiscono il popolo veneto sulla base del principio di sussidiarietà.

La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà, conferisce tutte le funzioni e i compiti, che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionali, ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza.

A questo conferimento di funzioni e compiti sovraintende esclusivamente la ricerca dei livelli ottimali di esercizio, come definiti dalla legge.

La Regione riconosce e valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.



Art. 3 - L’autogoverno.

La Regione come insieme di Comunità originarie si fonda sul principio dell’autogoverno.

L’autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia, secondo i valori fondamentali della libertà, della pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone, per la promozione della famiglia, nel segno della solidarietà e della tolleranza, nel riconoscimento del valore dell’istruzione, del lavoro e dell’intraprendere.

Il pluralismo istituzionale si fonda sulla pari dignità e rilevanza di tutti i cittadini e delle loro autonome formazioni sociali.

Il pluralismo sociale e istituzionale concorre ad esprimere le diverse forme del potere pubblico ai fini della realizzazione dell’interesse generale.



Art. 4 - La cittadinanza veneta.

Sono cittadine e cittadini della Regione autonoma del Veneto tutti coloro che vi risiedono. L’acquisizione della cittadinanza da parte di persone di provenienza extracomunitaria avviene di norma dopo cinque anni di residenza continuativa nel territorio nazionale in regola con tutte le prescrizioni di legge. A ogni cittadina e cittadino viene garantito il pieno godimento dei diritti civili e politici e richiesto il pieno rispetto dei doveri e degli obblighi da essi derivanti.

La Regione garantisce alle persone, alle famiglie e alle comunità locali, nel proprio territorio, la piena fruizione dei diritti e delle libertà loro riconosciuti dall’Unione Europea e dalla Repubblica Italiana. Le leggi, i regolamenti ed ogni atto degli Organi Regionali renderanno pertanto effettivi tali diritti e promuoveranno gli ambiti di libertà.



Art. 5 - La valorizzazione delle differenze.

La Regione riconosce e protegge le diverse identità storico-culturali che abitano il suo territorio. Ne valorizza pertanto i patrimoni linguistici, tutelando le diversità etniche e impegnandosi contro ogni forma di discriminazione tra generi, generazioni e genti.



Art. 6 - Il territorio bene universale.

Il Veneto vede riunite nel proprio territorio tutte le categorie di ecosistemi terrestri ed acquatici: dal mare alla laguna, dalla campagna alla montagna, alla foresta, dal fiume al lago.

Il territorio della Regione costituisce una risorsa universale da proteggere e valorizzare in tutte le sue componenti ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, architettoniche, storico-culturali. Esso, come bene universale, costituisce il fondamento di un patto di solidarietà indivisibile con le generazioni future.



Art. 7 - L’informazione.

La Regione tutela il più ampio pluralismo dei mezzi d’informazione come presupposto dell’esercizio della democrazia.

La Regione garantisce la trasparenza dell’esercizio di ogni forma del potere pubblico e l'accesso di ogni cittadina e cittadino a conoscenze e servizi fondamentali ai fini della convivenza civile.

La Regione tutela il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento amministrativo che possa recargli pregiudizio.

La Regione garantisce il diritto di ogni persona al riconoscimento da parte dell’Amministrazione dei danni ingiustamente cagionati nell’esercizio delle sue funzioni.

La Regione riconosce e garantisce nel suo territorio il diritto ad essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell’ambiente, sui rischi derivanti dall’esercizio di attività economica o dall’esecuzione di opere pubbliche o private, sui rischi sanitari e, in generale, su ogni situazione di pericolo che possa ad essi derivare da attività incidenti sul loro territorio.

La legge regionale armonizza il diritto di informazione con la garanzia della privacy e del segreto industriale.



Art. 8 - La partecipazione e la concertazione.

La Regione assicura la più ampia partecipazione popolare all’attività dei propri organi.

La Regione garantisce procedure di partecipazione alle decisioni pubbliche, a tutti i livelli istituzionali e a tutte le autonomie funzionali e sociali che in essa si riconoscono.

La partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinato dalla legge e dai regolamenti regionali.

La Regione nell’esercizio delle proprie funzioni e competenze adotta il metodo della partecipazione concertata.

L’amministrazione regionale concorre a realizzare un efficiente sistema delle autonomie a servizio dello sviluppo economico, sociale e civile del Veneto.



Art. 9 - La tutela dei consumatori.

La Regione tutela il consumatore e gli utenti dei servizi, promuovendo iniziative che favoriscano lo sviluppo delle loro associazioni, garantendo la partecipazione delle stesse ai procedimenti amministrativi in materia di controllo della qualità, di prezzi e tariffe. Le Autorità indipendenti di garanzia istituite dalla Regione sono referenti per l’attività di monitoraggio, di controllo e di sanzione amministrativa.



Art. 10 - I diritti delle generazioni future.

Il Veneto riconosce nelle generazioni future un soggetto titolare di diritti, in particolare il diritto di disporre di un territorio e di un ambiente ricchi di risorse, non compromessi nel loro ciclo vitale, rispettosi di ogni specie.



Capo II - Finalità istituzionali generali



Art. 11 - Il patto federativo.

Il metodo fondamentale per la realizzazione dell’autogoverno è il patto federativo. Esso si stipula tra cittadini sovrani liberamente associati, tra cittadini e istituzioni che concorrono insieme alla realizzazione delle politiche pubbliche secondo il principio di sussidiarietà e nel pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza e della libertà delle autonomie territoriali, funzionali e sociali, tra le diverse forme istituzionali del potere pubblico che cooperano per la realizzazione della personalità umana in tutte le sue componenti, materiali e morali.



Art. 12 - Gli obiettivi generali.

Le attività istituzionali della Regione hanno i seguenti obiettivi:

- la Regione promuove azioni in favore dell’affermazione dei diritti della persona, della famiglia e per le pari opportunità; favorisce il volontariato e l’associazionismo come pratiche per la realizzazione della coesione sociale;

- la Regione persegue uno sviluppo che si fonda su criteri qualitativi quali la promozione dell’autonomia e della responsabilità della persona, la sostenibilità ambientale, la trasparenza e la legalità dei sistemi concorrenziali, la tutela del consumatore, la ricerca e l’innovazione tecnologica;

- la Regione sostiene le attività produttive che sono in sintonia con le vocazioni del territorio;

- la Regione opera per rendere effettivi i diritti allo studio, anche operando per elevare l’età dell’obbligo scolastico a diciotto anni, al lavoro e alla formazione permanente. Promuove negli ambiti di propria competenza tutte le azioni che consentono la diffusione delle attività di ricerca e una formazione tecnica, scientifica e culturale completa e costantemente aggiornata;

- la Regione opera per una cultura della pace e della cooperazione internazionale, al fine di ridurre gli squilibri economici e sociali, nel pieno rispetto delle differenze etniche, storiche e religiose.



Art. 13 - I rapporti Stato-Regione.

La Regione autonoma del Veneto informa i propri rapporti con lo Stato al principio cooperativo.

I rapporti tra la Regione e lo Stato sono disciplinati dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi che da questa discendono. Le materie concorrenti sono individuate e disciplinate dalla Costituzione. Nell’esecuzione della legislazione statale, nella cooperazione tra livelli istituzionali diversi e nella determinazione del fabbisogno finanziario della Regione vale la procedura dell’intesa federativa.

La Regione, per il pieno raggiungimento dei suoi obiettivi, persegue il fine di assicurarsi forme e condizioni ulteriori di autonomia, anche su materia di competenza dello Stato, secondo le forme previste dalla Costituzione della Repubblica.



Art. 14 - I rapporti Regione-Autonomie.

La Regione riconosce come componente fondamentale dell’autogoverno, inteso come patto federativo, il concorso di tutte le autonomie che rappresentano l’interesse generale nel territorio: istituzioni locali, autonomie sociali, autonomie funzionali.

Il Consiglio delle Autonomie locali è strumento e luogo di raccordo e concertazione permanente per la realizzazione di forme di cooperazione, collaborazione e azione coordinata tra Regione ed Enti locali.

La Conferenza regionale per la programmazione economica e sociale è sede di raccordo tra gli strumenti di indirizzo programmatico e le autonomie funzionali, le parti sociali e il terzo settore.



Art. 15 - Le competenze della Regione.

La Regione, così come rivendica a sé tutte le funzioni che non richiedono per loro natura di essere svolte a livello dello Stato centrale, si impegna a trasferire alle istituzioni più vicine ai cittadini tutte quelle funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

Compiti della Regione sono in particolare:

- la programmazione dello sviluppo sociale ed economico;

- la rappresentanza presso l'Unione europea e altri organismi statuali o regionali esteri; la titolarità di accordi interregionali, sia interni che esterni alla Repubblica federale italiana, per la soluzione di problemi comuni; la ratifica di tali accordi avviene previa autorizzazione del Parlamento italiano; il governo della Regione Veneto sarà informato sui trattati internazionali della Repubblica italiana di suo specifico interesse;

- la pianificazione territoriale, ambientale, la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi, del paesaggio, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico; la titolarità del demanio pubblico e del potere di esproprio per realizzare opere di protezione civile, sicurezza e pubblica utilità;

- l’ordinamento degli Enti locali fatto salvo quanto la Costituzione riserva alla legislazione statale;

- l’indirizzo e il coordinamento per la gestione locale dei servizi alla persona e gli standard minimi della protezione sociale;

- la previdenza sociale integrativa;

- le politiche per l'immigrazione;

- l’ordinamento, la programmazione e l’amministrazione del sistema sanitario con il rispetto obbligatorio degli standard universali minimi fissati dallo Stato;

- l’ordinamento e l’amministrazione della scuola e dell’istruzione, fatti salvi l’autonomia e il quadro di norme generali previsti dallo Stato per l’intero territorio nazionale;

- l’ordinamento e l’amministrazione della formazione professionale, della formazione permanente e dei rapporti scuola-lavoro;

- l’ordinamento e l’amministrazione della sicurezza territoriale con l’indirizzo e il coordinamento dei corpi di polizia municipale;

- le politiche economiche e del lavoro, dall’industria all’artigianato, dal turismo all’agricoltura, dal commercio ai servizi, con l'indicazione delle funzioni su cui interviene in forma concorrente lo Stato;

- le competenze attinenti servizi e infrastrutture di interesse regionale e locale;

- ogni altra competenza non rientrante nei poteri esclusivi dello Stato.



Art. 16 - Rapporti Regione-Unione europea.

La Regione, in ordine alle materie di sua esclusiva competenza, partecipa alle decisioni degli Organismi Comunitari.



Art. 17 - Il federalismo fiscale.

La Regione e i Comuni sono dotati di autonomia finanziaria e tributaria sulla base dell'esigenza di un collegamento trasparente tra rappresentanza e tassazione. La Regione Autonoma del Veneto fonda su un patto con lo Stato la propria autonomia tributaria. L’articolazione del patto fiscale viene stabilita all’inizio di ciascuna legislatura regionale in un negoziato fra Regione e Governo, con riferimento sia al gettito dei tributi erariali nazionali riscossi nel Veneto sia al reddito prodotto nel Veneto. Il suo contenuto forma oggetto specifico di legge approvata dal Parlamento. Allo scopo di adeguare le finanze degli Enti locali del Veneto al raggiungimento delle finalità e dell’esercizio delle funzioni loro attribuite, il negoziato e il patto che lo conclude devono indicare la quota di compartecipazione devoluta agli stessi.

Il negoziato deve prevedere il rispetto del vincolo statale in materia di perequazione delle risorse da indirizzare verso le aree svantaggiate.

La legge regionale di bilancio rispetta gli impegni di carattere comunitario fissati con il patto di stabilità.



Art. 18 - L’autonomia finanziaria.

La Regione ha un bilancio, un demanio e un patrimonio propri.

La Regione può stabilire imposte e tasse nelle materie di propria competenza, piena, concorrente e trasferita.

Le entrate della Regione sono costituite da tasse proprie, da compartecipazioni ai tributi statali, da trasferimenti dello Stato e dell’Unione Europea.

I tributi regionali propri e derivati finanziano i servizi alle persone, le infrastrutture di rilevanza regionale e locale, gli interventi di politica economica.

I beni demaniali non utilizzati dallo Stato e dalla Regione per l'esercizio di funzioni proprie sono assegnati ai Comuni. Nel caso di beni non alienabili si trasferiscono ai Comuni i diritti di utilizzo e concessione.

Viene raggruppato in un'unica voce il tributo locale immobiliare.

La Regione istituisce un fondo di riequilibrio regionale per interventi differenziati di sostegno di peculiari realtà e situazioni.



TITOLO II - Le funzioni regionali



Art. 19 - La funzione legislativa.

La Regione ha pienezza di competenza legislativa in tutte le materie che la Costituzione e le leggi costituzionali non riservino alle competenze esclusive dello Stato.

La Regione detiene l’insieme di funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo che interessano l’intero territorio di sua competenza.

La Regione cura l’esecuzione nel proprio territorio delle competenze legislative in capo allo Stato.

La Regione demanda tutti i compiti gestionali ai Comuni, agli Enti costituiti da questi con patti federativi e ai corpi sociali.



Art. 20 - La funzione amministrativa.

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative che gli sono conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Le Province, le Città Metropolitane, la Regione esercitano esclusivamente quelle funzioni amministrative che, secondo il principio di sussidiarietà sono utili ad assicurare l’esigenza di unitarietà, senza duplicazione di funzioni e con l’individuazione delle rispettive responsabilità.

L’assunzione di funzioni amministrative da parte di altri livelli di governo locale è deliberata dal Consiglio regionale con il concorso del Consiglio delle Autonomie.

La Giunta regionale cura gli atti amministrativi che rendono esecutive le disposizioni della legislazione regionale, che già non prevedano la ripartizione delle funzioni amministrative.

Per le materie e funzioni che sono espressamente di sua competenza, la Giunta regionale affida la gestione alle autonomie locali, riservandosi il potere di indirizzo e di coordinamento, il potere di controllo del rispetto degli standard minimi, il potere sostitutivo nei casi di inadempienza.

La Regione garantisce una gestione efficiente, efficace e democratica di tutti i servizi pubblici effettuati nel suo territorio. Per i servizi pubblici la cui gestione spetti ad altri soggetti pubblici, privati o del privato-sociale, la Regione assicura un’azione di monitoraggio e controllo.



Art. 21 - L’ordinamento dei poteri locali.

La Regione riconosce il carattere originario dell’autonomia dell’Ente locale.

La Regione ha competenza legislativa e amministrativa sull’ordinamento degli Enti locali, fatte salve la legislazione elettorale, la determinazione delle funzioni e degli organi di governo degli stessi e la loro autonomia statutaria.

In ordine alle funzioni esercitate dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane o altri enti intermedi, la Regione emana atti di indirizzo e coordinamento finalizzati ad assicurare sull’intero territorio regionale requisiti essenziali di qualità e di omogeneità nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio delle funzioni, il conseguimento di obiettivi unitari, anche rispondenti a interessi sovracomunali, il rispetto dei vincoli di bilancio.

Gli atti degli Enti locali non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.



Art. 22 - Gli enti intermedi. Forme di collaborazione istituzionale tra i comuni.

Sulla base di accordi tra le comunità interessate, i Comuni realizzano forme associative atte a perseguire dimensioni ottimali per l'efficienza dell'amministrazione e la qualità dei servizi.

A tale scopo sono costituite Comunità Montane e Unioni di Comuni che individuano le dimensioni territoriali più idonee a gestire le funzioni di carattere sovracomunale, in modo unitario ed efficace.

È istituita con poteri speciali la Provincia Autonoma di Belluno, in quanto unica Provincia della Regione tutta montana, confinante sia con Stato estero, sia con due Regioni a Statuto Speciale.

È istituita la Città Metropolitana di Venezia, che acquisisce, nell’ambito del suo territorio, competenze e poteri della Provincia.



Art. 23 - Le funzioni e i compiti delle province e della città metropolitana.

Province e Città Metropolitane esercitano la generalità delle funzioni di pianificazione territoriale e di programmazione economico-sociale relative al proprio territorio.

Esercitano altresì funzioni amministrative di tipo gestionale in ragione della loro rilevanza sovracomunale o provinciali.

Al fine di favorire la cooperazione, il coordinamento delle iniziative e l’impegno integrato delle risorse finanziarie, gli Enti locali promuovono, anche d’intesa con la Regione, attività di programmazione negoziata per la realizzazione di interventi di area vasta.

Sono assegnati a detti Enti, previa intesa con la Regione, tutti i compiti gestionali relativi all’attuazione nell’ambito dei rispettivi territori di iniziative finanziate dall’Unione Europea.



Art. 24 - Le competenze degli Enti locali.

Ai Comuni singoli e associati spettano tutte le competenze rispondenti alla piena attuazione dei principi di autonomia e di sussidiarietà. Da tale riconoscimento deriva un Ente locale dotato di piena autonomia amministrativa, finanziaria, tributaria, organizzativa.

La Regione riconosce a Province, Comuni e Città Metropolitane il diritto di associarsi con Enti locali di altre Regioni o Stati, a condizione che tali accordi non compromettano interessi e obiettivi delle Province e dei Comuni veneti non coinvolti.

Sono competenze degli Enti locali territoriali:

- la promozione della cultura locale ivi compresi archivi, musei, biblioteche;

- la toponomastica di interesse locale;

- la pianificazione urbanistica;

- la pianificazione commerciale, i mercati e la disciplina delle autorizzazioni;

- turismo, agriturismo, attività ricettive;

- edilizia abitativa;

- viabilità e lavori pubblici di interesse locale e relative espropriazioni per pubblica utilità;

- trasporti pubblici locali;

- portualità di interesse locale e turistico;

- assistenza e sicurezza sociale;

- scuole materne, assistenza scolastica e edilizia scolastica;

- polizia urbana, locale e rurale;

- ogni altra competenza non rientrante nei poteri esclusivi della Regione e degli enti intermedi.



Art. 25 - Le funzioni del Consiglio delle Autonomie.

Il Consiglio delle Autonomie locali è organo permanente di partecipazione degli Enti locali della comunità veneta alla definizione dei rapporti tra Regione ed autonomie locali e funzionali.

Il Consiglio delle Autonomie può esprimersi su tutti gli atti fondamentali della Regione. Il Consiglio delle Autonomie si esprime obbligatoriamente entro tre mesi dalla loro presentazione sugli atti di programmazione e sulle leggi di competenza del Consiglio regionale, riguardanti i rapporti tra Regione e Autonomie locali.

Il Consiglio regionale acquisisce il parere del Consiglio delle Autonomie prima della loro definitiva approvazione.

Il Consiglio delle Autonomie delibera ogni anno in prima istanza la determinazione del fabbisogno finanziario degli Enti locali, la cui approvazione definitiva spetta al Consiglio regionale.

Il Consiglio delle Autonomie propone entro sei mesi dalla presentazione delle proposte deliberate dagli stessi, l’ordinamento territoriale degli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha il compito di dirimere le controversie tra Regione, Enti locali e autonomie funzionali per questioni e compiti attribuiti dalla Regione. Le sue decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti assegnati e sono vincolanti per le parti.

Ogni membro del Consiglio delle Autonomie ha potere di iniziativa legislativa.

Il Consiglio delle Autonomie è obbligatoriamente consultato nel processo di revisione del presente Statuto.



Art. 26 - La Conferenza regionale per la programmazione economica e sociale.

La Conferenza è organo di carattere consultivo. Ne fanno parte rappresentanze delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati e del terzo settore. Si riunisce in due sessioni annuali per formulare proposte e indirizzi per il Documento generale di programmazione della Regione e la Legge Finanziaria e per il Documento di valutazione sulle realizzazioni programmate e il Bilancio consuntivo.

La sua convocazione spetta al Presidente del Consiglio regionale e, in caso di inadempienza, al Presidente della Regione.



TITOLO III - Organi della Regione



Art. 27 - Organi della Regione.

Sono organi della Regione:

a) il Consiglio regionale;

b) la Giunta regionale;

c) il Presidente della Giunta regionale;

d) il Consiglio delle Autonomie.



Art. 28 - Il Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale svolge per competenza esclusiva le funzioni legislative e le funzioni di indirizzo e controllo previste nella presente Carta.

Il Regolamento del Consiglio può stabilire in quali casi e forme l’approvazione dei disegni di legge sia attribuita alle Commissioni consiliari, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari, salva la possibilità da parte di un decimo dei componenti del Consiglio di richiederne la discussione e il voto in Assemblea plenaria.

Nella sua prima riunione il Consiglio regionale procede all’elezione dell’Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza.

Il Consiglio regionale può revocare il Presidente del Consiglio, i Vicepresidenti, i Segretari, congiuntamente o separatamente, a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia che deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, discussa dal Consiglio regionale non prima di dieci e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione, e votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

Il Consiglio regionale vota a maggioranza assoluta dei suoi membri il programma del Presidente presentato nella seduta di insediamento dopo le elezioni.

Il consigliere regionale non ha vincolo di mandato.

Lo status del consigliere regionale prevede l’incompatibilità con la carica di Ministro, Parlamentare nazionale, parlamentare europeo, componente di organo esecutivo ed elettivo di ente intermedio, componente di organo esecutivo ed elettivo di Ente locale.



Art. 29 - Potere di autorganizzazione del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell’ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del regolamento.

Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si avvalgono l’Ufficio di Presidenza, le commissioni e i gruppi consiliari.

Il personale addetto al Consiglio regionale è inserito in ruolo organico autonomo. Lo stato giuridico e il trattamento economico sono disciplinati sulla base della legge regionale, tenendo conto della specificità e peculiarità delle funzioni svolte.



Art. 30 - La Giunta regionale.

Viene nominata dal Presidente e si compone di membri indicati al di fuori del Consiglio regionale. Tali membri devono avere le caratteristiche di compatibilità indicate all’articolo 28.

Le attribuzioni della Giunta regionale sono relative all’esecuzione amministrativa della legislazione trasferita dallo Stato e deliberata dal Consiglio regionale.

Esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento, e i poteri sostitutivi nei casi previsti dalla legislazione regionale.

I membri della Giunta sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta stessa, e individualmente degli atti dei loro assessorati.



Art. 31 - Il Presidente.

Il Presidente della Regione dirige la politica generale della Regione e ne è responsabile. Coordina unitariamente tutta la produzione di atti di governo e amministrativi di competenza della Giunta.

Partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio dei Ministri della Repubblica, quando questo tratta materie di interesse diretto della Regione Veneto.

Può attribuire competenze e funzioni che gli spettano per legge agli Assessori.

Il Presidente della Regione può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.



Art. 32 - Il Consiglio delle Autonomie.

Fanno parte del Consiglio delle Autonomie i Presidenti delle Province e delle Città Metropolitane; i Sindaci dei Comuni Capoluogo; Sindaci autonomamente designati in numero di dieci per i Comuni sotto i 15.000 abitanti e dieci per i Comuni sopra i 15.000 abitanti; venti consiglieri provinciali e comunali autonomamente designati.

Il Consiglio delle Autonomie si dota di un proprio Regolamento che adotta a maggioranza assoluta dei propri membri.



Art. 33 - L’iniziativa legislativa.

L’iniziativa delle leggi spetta ad ogni Consigliere regionale e ad ogni membro del Consiglio delle Autonomie, ad ogni Consiglio provinciale, alle Città Metropolitane, ad ogni Consiglio di Comune capoluogo di provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.

Il popolo veneto esercita l’iniziativa delle leggi mediante la presentazione di proposte, redatte in articoli e sottoscritte da almeno 5.000 elettori.

Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.



Art. 34 - Il sistema elettorale.

Nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione e il Vicepresidente sono eletti a suffragio diretto e congiuntamente. Il Presidente ed il Vicepresidente fanno parte del Consiglio regionale. Il Vicepresidente assume le responsabilità del Presidente in caso di impedimento o di decesso di quest’ultimo.

Il sistema elettorale consiste nel turno unico con premio di maggioranza.

Nelle liste che si presentano alla competizione elettorale dovrà essere garantita la presenza del cinquanta per cento di ognuno dei due sessi.



Art. 35 – Referendum.

Le leggi regionali disciplinano le modalità di svolgimento dei referendum popolari, anche di carattere propositivo, determinandone le materie in cui sono ammessi.



Art. 36 - Le Autorità indipendenti di garanzia.

Sono istituite mediante apposite leggi che ne fissano i compiti, gli ambiti di azione, i modelli organizzativi e procedimentali, nonché le risorse i mezzi e il personale. Tali Autorità dispongono di potere normativo, amministrativo e, definito l’ambito giurisdizionale di propria competenza, di risoluzione di conflitti e di sanzione amministrativa.

a) L’Ufficio del Difensore Civico interviene nel campo della tutela dei diritti individuali. Esso può inoltre svolgere compiti specifici e autonomi di controllo sull’efficienza e sull’equità delle politiche regionali di contrasto dell’esclusione sociale, di sostegno alle famiglie, di promozione della salute e dell’assistenza, avvalendosi anche dell'Autorità di cui al punto b).

b) È istituita un'Agenzia di vigilanza tecnico-economica a disposizione del Consiglio regionale sull’attività della Giunta e degli Assessorati, nonché degli organismi, enti a partecipazione regionale, che promanano da leggi regionali, che siano istituiti dalla Giunta, ovvero da questa prendono direttive.

c) È istituita l’Autorità di garanzia e controllo per l’informazione le cui funzioni sono determinate con specifico provvedimento legislativo.

d) È istituito il Comitato Tecnico per la legislazione e la fattibilità delle leggi regionali.



Art. 37 - Revisione della Costituzione veneta.

L’iniziativa di modifica della Costituzione veneta spetta al Presidente, a un quinto almeno dei Consiglieri regionali, alle Province, ai Comuni e alle Città Metropolitane nonché a legge d’iniziativa popolare.

La modifica viene deliberata con maggioranza qualificata di due terzi dei membri del Consiglio regionale aventi diritto al primo scrutinio. Dopo novanta giorni, la modifica viene deliberata a maggioranza assoluta degli assegnati.



Art. 38 - Norme transitorie e adeguamento della legislazione vigente.

La Regione adegua la legislazione vigente alle norme della Carta Statutaria entro il 31 dicembre 2003. A tal fine promuove la massima semplificazione legislativa assumendo quale principio ispiratore l’elaborazione di Testi Unici normativi organizzati per materie omogenee.

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