STANPA
La memoria storica in un disegno di legge
ART. 1 - FINALITÀ
1. Al fine di promuovere la memoria storica delle tradizioni agricole e culturali che concorrono a fondare l’identità del popolo veneto, la Regione Veneto istituisce la “Festa regionale della tradizione veneta” la cui celebrazione si tiene nella giornata dell’11 novembre di ogni anno, festa di S. Martino.
ART. 2 - PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
1. Per celebrare la “Festa regionale della tradizione veneta” la Giunta regionale è autorizzata a predisporre annualmente un programma di attività che prevede:
a) le modalità di esposizione della bandiera della Regione del Veneto nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
b) la modalità di realizzazione diretta da parte della Regione di studi, eventi e manifestazioni riferite ai contenuti della presente legge;
c) il sostegno a iniziative di celebrazione promosse da enti e istituzioni pubbliche e private del territorio regionale;
d) la concessione di premi di studio e ricerca a favore di studenti, residenti in comuni del Veneto, distintisi per elaborazione di studi su tematiche connesse alla storia veneta con particolare attenzione alle tradizioni agricole;
e) il sostegno a scuole che promuovono progetti didattici sulla tradizione agricola in collaborazione con i musei etnografici e del territorio della regione;
f) le modalità e la quota di stanziamento per le attività di comunicazione che saranno attivate per promuovere la conoscenza della festa e l’informazione sulle principali iniziative di celebrazione promosse in forza della presente legge nell’intero territorio regionale.
2. Entro il 30 giugno la Giunta regionale trasmette, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, il programma di cui al comma 1, alla competente commissione consiliare, che si esprime entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri per la concessione del sostegno regionale di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.
ART. 3 - NORMA FINANZIARIA
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2005/2007, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dei fondi di cui all’UO185 “Fondi speciali per spese correnti” e contestuale incremento nell’UO169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” in termini di competenza per gli anni 2005, 2006 e 2007.
fonte: la Padania
11/11/2004
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